Formazione obbligatoria organizzata in Crediti Formativi: come si definiscono e come farseli riconoscere

Per approfondire la questione della formazione obbligatoria, di cui abbiamo parlato nell'editoriale, proponiamo un interessante articolo di K. Pitino, apparso su Orizzontescuola.it il 21.11.2016, in cui l'autrice indaga la questione dei crediti formativi (CFU), su cui vi è ancora molta confusione.

Formazione obbligatoria organizzata in Crediti Formativi: come si definiscono e come farseli riconoscere


Nel recente Piano per la formazione dei docenti 2016/2019, il MIUR indica per la definizione delle unità formative da inserire nel Piano di formazione a livello di istituzione scolastica, il ricorso ai CFU (crediti formativi universitari). È bene sapere che i CFU sono stati introdotti con il D.M. n.509 del 1999, l’art.5 stabilisce infatti che al credito formativo corrispondono 25 ore di lavoro per studente.
La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti (comma 2 dell’art.5).
All’interno dei CFU previsti per ciascuna classe di corsi di studio si fissa la frazione dell’impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale (comma 3 art.5). I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto (comma 4 art.5).

CFU e Unità formative
Volendo applicare tale sistema dei crediti universitari alla definizione delle unità formative a livello di istituzione scolastica, così come previsto dal Piano Nazionale per la formazione di cui sopra, le scuole potrebbero considerare i seguenti aspetti:
• percentuale delle ore di lezione in presenza o a distanza, momenti in cui il docente è impegnato in lezioni frontali, esercitazioni, laboratori formativi o seminari; di norma il monte ore è inferiore a quello dedicato allo studio individuale;
• percentuale delle ore destinate allo studio individuale e alla rielaborazione personale, cosiddetto studio non assistito; nel D.M. 509 si specifica che “tale frazione non può comunque essere inferiore a metà, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico;
• conoscenze e abilità da acquisire lungo il percorso di formazione;
• tipologia di verifica o documentazione/rendicontazione adottata per l’acquisizione dei crediti; in ambito scolastico, laddove non sia previsto il superamento di un esame, si potrebbe optare per la redazione di un elaborato o prodotto di varia natura od anche lo svolgimento di uno specifico progetto o di un particolare studio individuale.
Tuttavia il Piano nazionale per la formazione considera anche i CFU di natura professionale ossia quelle competenze che il docente può avere acquisito durante la sua esperienza lavorativa; si tratta di competenze che devono essere comunque pienamente documentate. Un riconoscimento professionale potrebbe derivare ad esempio dall’attività di tutorato svolta nell’ambito della formazione dei docenti neo-assunti, attività peraltro indicata nello stesso Piano Nazionale per la formazione (pag.68).

Il riconoscimento della formazione da parte delle scuole
In fase di redazione del Piano della formazione a livello di istituzione scolastica, si ritiene sia giusto stabilire quale tipologia di formazione anche professionale, non rientrante in quelle organizzate ad esempio da associazioni disciplinari, università e da soggetti che a vario titolo si occupano di ciò, verrà considerata e riconosciuta come unità formativa.
Sarà possibile riconoscere ad esempio l’impegno personale del singolo docente, “considerando non solo l’attività in presenza, ma tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo delle competenze professionali”. Quest’ultimo aspetto potrebbe avere valenza per una determinata tipologia di unità formative ossia quelle rientranti in tali fattispecie:
formazione in presenza e a distanza
• sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione
• lavoro in rete
• approfondimento personale e collegiale
• documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola
• progettazione


Resta fermo il fatto che per il riconoscimento di tali unità formative, volte a valorizzare le competenze professionali del docente, condotte ad esempio con attività di studio, sia necessario e fondamentale documentare quanto agito personalmente e portato a conoscenza dell’istituzione scolastica.
Nel Piano Nazionale per la formazione si legge che la partecipazione a piani che comportano itinerari formativi di notevole consistenza o il maggiore coinvolgimento in progetti di particolare rilevanza e innovatività all’interno della scuola sarà adeguatamente riconosciuta come unità formativa e tra questi percorsi, si considerano ad esempio:
formazione sulle lingue e il CLIL
• coinvolgimento in progetti di rete
• particolare responsabilità in progetti di formazione
• ruoli di tutoraggio per i neoassunti
• animatori digitali e team dell’innovazione
• coordinatori per l’inclusione
• ruoli chiave per l’alternanza scuola- lavoro


In entrambe le tipologie le unità formative ricorreranno ai CFU calibrando debitamente la quota di formazione in presenza (se prevista), in gruppo e/o individuale, il prodotto finale, l’eventuale forma di documentazione/rendicontazione dell’attività nonché il collegamento fattivo con il piano progettuale della scuola.

21 novembre 2016 - Katjuscia Pitino